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Ai sensi del d.m. n. 127/2004 i minimi tariffari sono inderogabili

Lo ribadisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22742/2019 che trae origine dal ricorso presentato da una donna avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Roma, riformando solo parzialmente la precedente pronuncia di primo grado, aveva accolto il motivo di gravame relativo alla riduttiva liquidazione degli esborsi e delle spese di CTU sostenuti, respingendo tuttavia le altre censure proposte.
La ricorrente era stata coinvolta in un grave incidente stradale per il quale era stata riconosciuta in primo grado la colpa esclusiva del conducente di un altro autoveicolo. Per quanto qui di interesse, la ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell’art. 24 L. n. 794/1942 e delle tariffe professionali vigenti disciplinate dal d.m. n. 127/2004, assumendo che il valore della controversia era molto più alto di quello al quale i Giudici di merito avevano fatto riferimento per la liquidazione, a suo dire riduttiva.
Accogliendo il ricorso, la Corte di Cassazione ha precedentemente rilevato la pacifica applicabilità al caso di specie del d.m. n. 127/2004. Gli Ermellini hanno precisato che, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di Avvocato – nell’opera professionale effettivamente prestata, ove riconosca la fondatezza dell’intera pretesa.
Nel caso di specie, la liquidazione delle spese complessivamente effettuata nella sentenza di primo grado e oggetto di censura in appello, risulta erronea in quanto le somme indicate si collocano al di sotto dei minimi tariffari vigenti all’epoca della decisione in cui sussisteva il vincolo legale della loro inderogabilità, tenuto conto che, oltretutto, la Corte territoriale non ha esplicitato alcunché sulle ragioni degli inferiori importi liquidati. In altre parole, i minimi tariffari devono ritenersi inderogabili a meno che la parte interessata, in caso di manifesta sproporzione, non presenti il parere del Consiglio dell’Ordine competente relativo a una inferiore liquidazione.

Fonte: D&G – Settembre 2019

 Ai sensi del d.m. n. 127.2004 i minimi tariffari sono inderogabili

 

 

 

                                                        

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