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L’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali dell’UE nei paesi membri. Cesena, Convegno del 5/03/2010. Sintesi a cura dell’Avv.to Mauro Celot

I titoli esecutivi dell’Unione si distinguono in due categorie: quelli di formazione giudiziale e quelli di formazione non giudiziale.

Nella prima categoria rientrano:
1) le sentenze della Corte di Giustizia che, ai sensi dell’art. 289, acquistano forza esecutiva alle condizioni fissate dall’art. 299 (in precedenza artt. 244 e 256 );
2) le sentenze del Tribunale di primo grado;
3) le sentenze delle camere giurisdizionali (per ora quelle del Tribunale delle funzione pubblica );
4) altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi quali: talune ordinanze di natura cautelare, le ordinanze sulle spese ripetibili, le ordinanze che impongono sanzioni pecuniarie ai testimoni che non compaiono o che si rifiutano di deporre senza un motivo legittimo, le ordinanze relative al rimborso al cancellerie delle somme versate per il gratuito patrocinio o anticipate a testimoni o periti;

Nella seconda categoria rientrano.
1) le decisioni della Commissione e del Consiglio che comportino obbligazioni pecuniarie o quelle della Commissione che comportino obblighi finanziari;
2) altri titoli esecutivi previsti da norme speciali ( ad es. in materia di marchio).

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L’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali dell_UE nei paesi membri

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