La “via spagnola” per l’abilitazione all’esercizio della professione forense
La “via spagnola” per l’abilitazione all’esercizio della professione forense
Nei decenni scorsi, prima dell’inizio di questo secolo, l’abilitazione all’esercizio della professione forense avveniva a seguito del superamento di prove scritte e orali che dimostrassero, oltre alla conoscenza del diritto, anche di avere svolto il tirocinio pratico presso uno studio legale. Prove che, pur prevedendo una buona preparazione e un buon tirocinio svolto presso lo studio di un avvocato, non costituivano un vero e proprio sbarramento per l’esercizio della professione. In ogni caso, andando ai miei ricordi personali, non potevi esonerarti dall’avere una preparazione di un certo livello e un’adeguata preparazione pratica. Nonostante ciò, non sono mai mancate accuse di brogli o di favoritismi. Ma c’era spazio per tutti per cui si trattava, pur sempre, di episodi sgradevoli ma limitati in quanto la vera e propria selezione avveniva sul campo, anche se obiettivamente ad essere favoriti erano quei candidati che già appartenevano a famiglie di avvocati mentre chi non aveva alle spalle questo appoggio doveva far affidamento solo sulle sue capacità e su un pizzico di fortuna, che non fa mai male. In anni più recenti, quando ci si è andati a confrontare con gli altri sistemi europei, non si è potuto tacere sul fatto che il numero degli avvocati in Italia era percentualmente superiore, e di molto, a quello degli altri paesi. E questo per una radicata tradizione italiana verificandosi un afflusso costante di giovani laureati verso questa professione soprattutto in periodo di crisi che ha senza dubbio prodotto un aumento della concorrenza all’interno della categoria, per cui soprattutto a partire dal nuovo secolo si è cercato di rendere più difficile l’esame di abilitazione che, dopo le recenti riforme, è diventato una vera e propria corsa a ostacoli. Secondo l’art. 46 della l. 247/2012, la nuova legge professionale forense, l’esame si articola in due fasi, quella dell’esame scritto consistente in tre prove: 1) la prima che consiste nella redazione di un parere motivato su materie regolate dal codice civile, la seconda consistente nella redazione di un parere motivato su materie regolate dal codice penale e infine la redazione di un atto giudiziario “che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale…. di diritto privato o diritto penale o diritto amministrativo”. L’esame orale, sempre che le prove scritte hanno avuto un esito positivo, si svolge su sette materie di cui 5 obbligatorie (deontologia, civile, penale, procedura civile e procedura penale) e 2 a scelta del candidato. Non dimentichiamo, inoltre, che con la riforma della l. 247/12 sono state introdotte modalità di svolgimento dell’esame molto più dure per i candidati, perché non si potrà far uso di codici commentati, prevedendosi poi l’obbligo della sufficienza in tutte e tre le prove scritte. Riforma che doveva entrare in vigore con l’esame del 1.9.2017, rinviata in un primo momento per l’esame di quest’anno ma rinviata ancora una volta all’anno prossimo. E questa volta, a giusta ragione, perché più di una critica è stata sollevata contro questo ulteriore inasprimento che mette a dura prova anche il candidato più esperto. Se è vero che l’avvocato, nel suo studio, ha a disposizione tutta una mole di giurisprudenza per risolvere anche il caso più semplice, perché pretendere da un giovane candidato che rediga un parere senza l’ausilio di un codice commentato con la giurisprudenza? In fin dei conti si tratta di esaminare se il candidato sappia consultare i codici e operare una scelta ragionata, in base anche alla sua modesta esperienza. Non occorre avere la sfera di cristallo per prevedere un’ulteriore drastica riduzione degli ammessi agli orali, senza dimenticare, ancora, che si tratta spesso di candidati giovani cui non si può richiedere di avere una conoscenza di tutto il sapere giuridico, soprattutto in un settore professionale, come il nostro, in continua evoluzione con il sovrapporsi di leggi, modifiche, riforme che non fanno che appesantire il fardello di conoscenze, l’esatto contrario di quella semplificazione normativa che l’UE, attraverso le sue direttive, richiede a tutti i paesi membri per poter costruire uno spazio giuridico europeo comune a tutti i paesi membri. E qui veniamo a commentare una vicenda che è stata riportata recentemente dalla stampa nazionale. Ed è il caso di 500 candidati italiani che si presentavano all’Università Rey Juan Carlos di Madrid nel maggio 2016 per sostenere la prova d’esame per ottenere la “licenciatura en derecho” – l’equivalente della nostra abilitazione – titolo necessario e sufficiente per iscriversi all’albo degli avvocati spagnoli, utile per esercitare la professione in tutta l’Europa e dunque anche in Italia. “La “via spagnola” – scrive La Repubblica del 21 u.s.- per esercitare la professione in Italia saltando il tirocinio e poi il complesso esame di abilitazione, è stata battuta da migliaia di laureati in giurisprudenza di tutte le facoltà italiane negli ultimi dieci anni” anche se il CNF in prima battuta e poi gli Ordini forensi territoriali hanno sempre contrastato questa pratica. Solo nel 2016 anche la Spagna ha modificato le proprie norme rendendo più impegnativo l’esame per ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione; oggi si deve frequentare un master de acceso a la abogacia e poi si deve sostenere la prova finale abilitante. Modifiche, contrariamente a quanto si possa pensare, che hanno trasformato il percorso per diventare avvocati in Spagna in un momento di vera e propria crescita professionale. Un percorso che, pur venendo incontro alle critiche mosse dall’Italia, si basa- diversamente dall’esame italiano – su criteri oggettivi e rapidi nello svolgimento per cui, entro poche settimane, escono i risultati provvisori per cui la rapidità di questo sistema consente all’amministrazione spagnola di poter convocare l’esame due volte all’anno. Ancora, nell’esame spagnolo il candidato deve approfondire, cosa che fa nel corso del master, le materie comuni e affrontare una sola materia specifica a sua scelta. Per riportarci all’Italia, va detto che nell’esame italiano la valutazione degli scritti è rimessa ad una commissione esaminatrice che non è la stessa davanti alla quale il candidato sosterrà la prova orale, per cui le valutazioni degli esaminatori saranno del tutto soggettive mentre la commissione esaminatrice in Spagna non ha alcun potere discrezionale in quanto le risposte esatte sono definite a monte dal Ministero. Se così stanno le cose, perché sorprendersi se i candidati italiani preferiscono e preferiranno in futuro affrontare la prova di accesso alla professione in Spagna e non in Italia? In effetti, l’esame italiano ha due aspetti negativi, rispetto all’esame spagnolo: il primo è che il candidato nell’esame orale viene interrogato su un numero impressionante di materie, mentre la prova in Spagna si basa su un numero molto più limitato di argomenti. Ma chi può assicurare che il candidato con una conoscenza più ampia della nostra normativa sia più capace di un candidato che ha studiato solo su alcune materie? Si tratta di verificare non solo il livello di conoscenza del candidato ma soprattutto la sua capacità di affrontare un argomento di diritto e ciò lo si può misurare anche sulla base di argomenti specifici. Ancora, e questa ci sembra poi la differenza fondamentale, mentre in Italia la commissione di esame giudica discrezionalmente, in Spagna non si lascia alcun margine alla discrezione per cui perlomeno i candidati sanno di essere giudicati con criteri obiettivi mentre la discrezionalità di cui dispone l’esaminatore è un elemento che può incidere su una corretta valutazione del candidato. “Risulta pertanto di assoluta evidenza – scrive Luca Bersani – come la Spagna sia ancora oggi l’unico paese in Europa dove sia possibile conseguire il titolo di avvocato più rapidamente e con maggiori certezze di risultato” per cui certamente vi faranno ricorso ancora molti aspiranti avvocati italiani tenuto conto che l’esame di abilitazione attuale in Italia assomiglia sempre di più ad un concorso (come quello di magistratura o notarile) piuttosto che ad una prova di abilitazione professionale. Ritornando all’episodio riportato dalla stampa, ci chiediamo che fine faranno quei 500 avvocati che immagino sono rientrati in Italia e che lavorano come avvocati stabiliti. La loro sorte è ancora nel limbo. Certo è che se venissero accertate delle irregolarità o, peggio ancora, dei profili di reato, ebbene quanto meno verrebbe ad essere pregiudicata anche la loro posizione in Italia di “avvocati stabiliti”. Diversa è la posizione di chi sia disposto, avvalendosi della parificazione del titolo di avvocato a livello europeo, a prendere l’abilitazione in Spagna, secondo le nuove regole previste per ottenere un titolo del tutto legittimo e spendibile in tutta Europa. A mio avviso non sarebbe inopportuno apportare alcune modifiche alla recente normativa italiana che si dimostra, tutto sommato, troppo pesante trattandosi solo di un titolo di abilitazione, a differenza dei magistrati che hanno certo un percorso molto più duro ma si tratta di un concorso, superato il quale si passa immediatamente a svolgere le funzioni di giudice. In effetti, più che aprire la strada alla professione, l’attuale esame di abilitazione abbassa la saracinesca, consentendo solo a pochi candidati “baciati dalla sorte” di poter intraprendere una lunga e spesso dura carriera professionale. Nella mia lunga carriera professionale ho conosciuto giovani dotati di ottima preparazione, di intelligenza e di grande passione che spesso hanno sofferto lunghi anni di emarginazione prima di poter esercitare la professione. E’ in loro nome che chiedo un momento di riflessione perché questa nostra professione esige capacità e anche sensibilità sociale. Non lasciamo che queste risorse siano sprecate o annichilite. Non chiudiamo le porte di accesso alla professione ma accompagniamo questi giovani perché possano collaborare al miglioramento della nostra società. Anche perché le frontiere in Europa non ci sono più, anche se molti oggi ne dubitano, mentre cresce l’esigenza di costruire un nuovo soggetto sociale, l’avvocato europeo cui si richiede, paradossalmente, molto di più di quanto avvenga oggi in Italia. Non si tratta di trasmettere una cultura giuridica ingessata ma fornire loro gli strumenti per poter capire le nuove sfide del futuro, che esige la disponibilità a dialogare con una società sempre più complessa. Nessuno può immaginare quali saranno gli sviluppi della nostra società nei prossimi anni, quale sarà il volto del nostro continente ma certamente crescerà anche la qualità del nostro intervento e tutto ciò rappresenta una sfida alla quale non possiamo sottrarci e ciò non può avvenire allontanando migliaia di giovani dalla professione forense. Ci saranno nuovi sbocchi professionali e nuove prospettive di lavoro in una società multiculturale in continuo cambiamento per cui non mi sentirei di essere troppo pessimista per il futuro della nostra professione, a condizione di essere capaci di rinunziare ad alzare barriere (ormai è diventata una consuetudine!) e di trasmettere ai giovani avvocati un sapere giuridico adeguato alle rapide trasformazioni della nostra società, anche con il contributo prezioso dell’Università e senza dimenticare che anche lo Stato è chiamato a modernizzare la struttura giudiziaria, essenziale per porsi alla pari degli altri Stati dell’UE.
La “via spagnola” per l’abilitazione all’esercizio della professione forense