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EXTRACOMUNITARIO A RISCHIO CONDANNA SE ESCE SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO

Recentemente la Cassazione- 1° Sez. Pen. – sent. nn. 601 del 26.11.2009/11.1.2010 ha enunciato il principio che “l’extracomunitario che non è in grado di esibire un documento di riconoscimento o il permesso di soggiorno rischia una condanna penale e a nulla vale il fatto di riferire le giuste generalità al personale di polizia e di essere in possesso dei documenti richiesti”. L’ipotesi – secondo la Cassazione – integra gli estremi del reato di cui al 3° comma dell’art. 6 del dlg. 286/1998.

Con ben diversa motivazione la stessa I° Sezione Penale (sent. n. 47512 del 21.12.2007) aveva ritenuto che l’ipotesi di reato non sussistesse in quanto “non integra il reato di omessa, ingiustificata esibizione, da parte dello straniero, del passaporto o di altro documento identificativo il fatto che lo stesso sia provvisoriamente sprovvisto del documento, allorché la sua identificazione non risulti ostacolata”.

In altra occasione la Cassazione (1° Sez. Pen. sent. n. 25261 del 4.6.2004) aveva diversificato la posizione di chi dimori regolarmente in Italia e di chi sia entrato irregolarmente ed è quindi sprovvisto del permesso di soggiorno ovvero del documento di identificazione escludendo la sussistenza del reato in questa ultima ipotesi “in quanto il possesso di uno di questi ultimi documenti è inconciliabile con la condizione stessa di “straniero clandestino” e conseguentemente ne è inesigibile l’esibizione” mentre ha confermato la sussistenza del reato nella prima ipotesi.

Ancora, con altra sentenza, questa volta delle Sezioni Unite Penali (sent. del 27.11.2003 n. 45801) la Corte ha ritenuto che “integra il reato previsto dall’art. 6 comma 3° del dlgs. 25.7.1998 n. 286, la mancata esibizione, su richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, di un documento di identificazione da parte dello straniero “clandestinamente” entrato nel territorio dello Stato”.

Ci pare sia il caso che si pervenga ad un interpretazione uniforme da pare della Cassazione per evitare sentenze contrastanti le cui conseguenze – per la disparità nel trattamento – potrebbero essere sanzionate dalla CEDU, come è già avvenuto per casi del genere.

Scheda a cura avv. E. Oropallo

EXTRACOMUNITARIO A RISCHIO CONDANNA

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