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Il sistema francese di pagamento del canone TV è un aiuto di stato in linea con il mc. (Tribunale 1°Grado delle Ce)

Il sistema francese di pagamento del canone TV è un aiuto di Stato in linea con il mercato comune – Tribunale di 1° grado delle CE- Sez. V – sent. 11.3.2009 – causa T – 354/05
La massima – Il canone televisivo che un paese membro dispone a favore del servizio pubblico può essere qualificato come un “aiuto di Stato”. Tuttavia, nel caso in cui un’impresa pubblica non ottenga un vantaggio finanziario, si deve escludere una posizione concorrenziale più favorevole rispetto a quelle che fanno loro concorrenza. Affinché una misura possa sfuggire alla qualifica di “aiuto di Stato”, debbono essere presenti cumulativamente le quattro condizioni dette “condizioni Altmark”.
Il commento alla sentenza pubblicato in Guida al Diritto n. 14 del 4.4.2009, curato dal prof. Andrea Sirotti Gaudenzi, in effetti ricorda come la sentenza in esame abbia confermato una decisione resa dalla Commissione sulla compatibilità del sistema francese in tema di canone radiotelevisivo con i principi comunitari, la cd. decisione “Roja”.
Gli artt. 81-88 del Trattato vietano gli “aiuti di Stato” in grado di alterare il gioco della concorrenza. Tuttavia, il Trattato non offre una definizione di “aiuti di Stato” in quanto il primo paragrafo dell’art. 87 (ex art. 92) si limita a disporre, salvo deroghe previste dallo stesso trattato, “che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”. La norma è applicabile a qualsiasi operatore economico a prescindere dal fatto che siano imprese pubbliche o private, come ricorda il commentatore. Dopo aver ricordato le condizioni perché un intervento possa essere qualificato come “aiuto di Stato”, esso comunque può essere compatibile con lo stesso trattato Ce “…qualora sia necessario per l’adempimento di un servizio di interesse economico generale”. (Comm. Ce, 2.6.2007). Nel caso in esame, richiamando le cd. “condizioni Altmark”, i giudici del Lussemburgo hanno sottolineato che una misura – intesa come aiuto di Stato – possa essere ritenuta compatibile qualora ricorrano le seguenti condizioni: 1) che l’impresa beneficiaria sia stata effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi del servizio pubblico; 2) che i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione siano stati preventivamente definiti in modo obiettivo e trasparente; 3) che la compensazione non ecceda quanto necessario per coprire i costi interamente o in parte, originati dall’adempimento del servizio pubblico, tenendo conto di un margine di utile ragionevole; 4) quando la scelta dell’impresa da incaricare dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico. Tenendo conto di queste condizioni, il Tribunale di 1° grado ha ritenuto che il canone televisivo francese non alterasse il gioco della concorrenza, tanto più che la Francia si è impegnata a far controllare annualmente, da un ente indipendente di revisione contabile, il rispetto dell’obbligo da parte delle reti pubbliche di svolgere le proprie attività commerciali alle condizioni di mercato.

Poiché il sistema francese è molto simile al nostro, l’autorevole commentatore si è chiesto se i principi indicati siano applicabili alla nostra realtà, concludendone che i sistemi solo in apparenza si possono dire simili in quanto i canali che svolgono servizio pubblico in Francia hanno una quota di mercato di gran lunga inferiore a quella detenuta dalla Rai in Italia ed in particolare che i canali pubblici francesi hanno in larga parte abbandonato la pubblicità mentre il nostro ente nazionale è un soggetto costantemente in piena competizione con la concorrenza privata, anche sul piano commerciale per cui sarebbe frettoloso affermare che la recente decisione del Tribunale di primo grado Ce offra una soluzione anche al caso nazionale italiano, è necessario analizzare la peculiarità del nostro sistema televisivo che, allo stato, secondo l’autore, può definirsi unico in Europa.

Ci sentiamo di aderire pienamente alle conclusioni formulate dall’illustre commentatore, aggiungendo che l’anomalia segnalata del sistema audiovisivo italiano non sia la sola in quanto l’ impresa pubblica vede come suo unico concorrente un solo gruppo privato per cui se è lecito chiedersi se il canone costituisca un aiuto di Stato camuffato, è lecito altrettanto chiedersi se nel sistema italiano esista o meno concorrenza o se siamo in presenza di un sistema di duopolio costituito dai due maggiori operatori che bloccano l’entrata nel mercato di altri operatori, come è dimostrato da un caso recente. Riteniamo, pertanto, necessario l’intervento dell’UE che possa far ordine nel sistema, sia con misure giuridiche che di natura economica per favorire la libertà di accesso nel mercato ad altri operatori economici. Già in passato la CdG delle CE si è occupata delle distorsioni del sistema audiovisivo italiano a proposito di una domanda di pronuncia pregiudiziale in materia di libera prestazione di servizi e di concorrenza, promossa dalla società Centro Europa 7 S.r.l. nei confronti del Ministero delle Comunicazioni. Nella sentenza emessa il 31.1.2008 – causa C. 380/05 – la Corte ha pesantemente criticato il sistema come quello italiano, che “…….non consente al titolare di una concessione per la trasmissione televisiva di trasmettere, e quindi di prestare un servizio,a causa della mancata assegnazione delle frequenze da parte delle autorità amministrative nazionali…Un sistema, si legge sempre in sentenza, che limita il numero di operatori presenti sul mercato e consolida la posizione degli operatori già attivi nel settore delle trasmissioni televisive, senza applicare criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati per la concessione delle autorizzazioni, è un ostacolo alla libera prestazione dei servizi” laddove oggi si assiste con accordi tra i due maggiori operatori ad una vera e propria spartizione del mercato audiovisivo.

Fonte – Guida al Diritto n. 14/09 del 4.4.2009 Scheda a cura del Centro Studi Koinè – agosto 2009

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