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La responsabilità civile delle P.A. con particolare riferimento alla violazione dell’art. 3 l. 9.8.1990 n. 241.

La responsabilità civile della p.a. con particolare riferimento alla violazione dell’art. 3, legge 9 agosto 1990, n. 241: il rinvio pregiudiziale della Corte dei Conti- Sez. Giurisd. per la Regione Sicilia-Palermo, ord. n. 330/2010, 28 settembre 2010 sulla compatibilità della c.d. motivazione postuma rispetto al diritto comunitario.

La responsabilità civile della p.a. per violazione di interessi legittimi è stata a lungo al centro di ampi dibattiti sia in dottrina sia in giurisprudenza. In effetti, sino al centrale revirement della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 500/1999, la giurisprudenza, in contrasto con la più attenta dottrina, riteneva che non potesse dar luogo a risarcimento il danno la lesione di interessi legittimi. Tale impostazione ermeneutica trovava fondamento in una lettura restrittiva dell’art. 2043 c.c. A tale proposito si affermava, infatti, che affinché potesse operare la clausola generale in materia di responsabilità aquiliana era necessario l’accertamento di una condotta non iure, quindi non consentita dall’ordinamento o scriminata dallo stesso e contra ius, quindi lesiva di un diritto soggettivo perfetto. L’interesse legittimo, quale posizione giuridica autonoma e differenziata, tutelata dall’ordinamento solo in via indiretta e mediata, poteva trovare tutela risarcitoria solo a seguito della riespansione dello stesso a seguito dell’annullamento dell’atto illegittimamente posto in essere dalla p.a. E’ evidente che tale impostazione poneva il cittadino leso nella condizione di dover affrontare estenuanti iniziative giudiziarie prima di vedersi risarcito il danno subito, rivolgendosi dapprima al g.a. per l’annullamento dell’atto e, successivamente, al g.o. per il risarcimento. Sul punto, come si è precisato, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con la fondamentale pronuncia citata, hanno superato il tradizionale orientamento affermando che non è corretto interpretare l’art. 2043 quale norma che assicura il diritto al risarcimento ai soli diritti soggettivi perfetti intervenendo, quindi, quale norma secondaria. Al contrario, continua il giudice di legittimità, la disposizione richiamata è volta ad assicurare ristoro ogniqualvolta risulti accertato il danno eziologicamente derivante da una condotta lesiva di un interesse giuridicamente rilevante per l’ordinamento, senza che alcuna importanza possa assumere la qualificazione giuridica dello stesso in termini di diritto soggettivo ovvero di interesse legittimo. Quest’ultimo, infatti, lungi dall’essere qualificabile in termini di maggiore o minore meritevolezza di tutela, deve semplicemente essere inquadrato quale posizione giuridica, senza dubbio differente dal diritto soggettivo, ma ugualmente meritevole di protezione in quanto rilevante per l’ordinamento. La nuova impostazione fatta propria dalla Suprema Corte di legittimità fu accolta dal plauso della dottrina, anche perché era l’unica che poteva rendere coerente l’ordinamento nazionale con quello comunitario, ove la summa divisio tradizionalmente accolta nel nostro ordinamento risulta completamente priva di ogni giuridica rilevanza. Individuato il fondamentale pronunciamento del giudice di legittimità che ha aperto le porte alla risarcibilità degli interessi legittimi, occorre completare le premesse individuando i principali problemi applicativi che ne derivano. Il riferimento è , in primis, al modus operandi del riparto giurisdizionale.

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